Giurisprudenza

Prelievo ematico eseguito a fini sanitari - inutilizzabilità dell'alcoltest se manca l'avviso (Cass. n. 24894/21)

Pubblicato da Andreas Tscholl

Con la sentenza n. 24894 dd. 7.4.2021, la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi riguardo la sussistenza, o meno, dell'obbligo incombente sulla polizia giudiziaria di avvisare il conducente (coinvolto in un incidente stradale) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, qualora intenda procedere alla determinazione del tasso alcolemico nel sangue dell'indagato e ciò in caso di prelievo ematico effettuato autonomamente dai sanitari presso una struttura medica a soli fini di diagnosi e cura.

Nel caso portato all'attenzione degli ermellini, un conducente, dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale da esso stesso causato, veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera ove, a causa delle lesioni riportate, il personale sanitario procedeva, autonomamente ed a soli fini terapeutici, con prelievo ematico.

Successivamente al predetto prelievo, la polizia giudiziaria attivava i meccanismi previsti dall'art.186 comma 5 C.d.S., richiedendo l'accertamento del tasso alcolemico contenuto nel sangue prelevato dai sanitari, riscontrando un tasso superiore all'1.5 g/l.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito la più recente giurisprudenza in materia, affermando che "l'avviso è dovuto non solo ove il prelievo sia richiesto ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico allorquando il paziente sia ricoverato presso la struttura sanitaria, ma anche quando sia richiesto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura ai fini di diagnosi e cura", sicchè in definitiva detto obbligo non sussisterebbe solo qualora la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

Nell'annullare l'impugnata sentenza di condanna è stato inoltre specificato come, sotto detto profilo, sia onere del Giudice di merito verificare ed argomentare in merito alla circostanza per cui l'esecuzione dell'accertamento tecnico (determinazione del tasso alcolemico) sia del tutto indifferente ed autonoma rispetto alla richiesta operata dalla polizia giudiziaria a fini di prova della condizione di alterazione del conducente.

 

 



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BELLINI UGO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

il difensore dell'imputato ricorrente, avv.to (OMISSIS) ha depositato conclusioni scritte, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava in punto a responsabilita' penale la sentenza del Tribunale di Brescia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e comma 2 bis e lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto ed Euro 3.000 di ammenda.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione e travisamento della prova in riferimento alla qualifica dell'accertamento urgente eseguito sul conducente e conseguente inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita' dagli articolo 354 e 356 c.p.p. in relazione all'articolo 114 disp. att. c.p.p., per mancato avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore. All'uopo evidenziava che in presenza di esplicita richiesta della polizia giudiziaria di procedersi all'esame alcolemico rivolta all'ospedale in cui il ricorrente era stato ricoverato, in considerazione delle modalita' di esecuzione del prelievo (presso dipartimento di Medicina Legale distaccato dall'Ospedale) e di quelle di acquisizione e di elaborazione del dato (a distanza di alcuni giorni dall'assunzione del trattamento), doveva ritenersi del tutto travisante l'inferenza tratta dal giudice di appello secondo la quale l'esame del tasso alcolemico era stato assunto nell'ambito dei protocollari accertamenti diagnostici dell'Ospedale bresciano a fronte di complesso quadro fratturativo al momento del ricovero. Richiamando la giurisprudenza di legittimita' piu' recente assumeva pertanto che l'esame era stato eseguito in attuazione di una richiesta di accertamento urgente sulla persona proveniente dalla polizia giudiziaria allorquando, risultato il ricorrente coinvolto in un incidente stradale, era gia' possibile formulare nei suoi confronti una ipotesi di reato coerente con l'odierna imputazione. Ne era pertanto conseguita la nullita' dell'accertamento urgente sulla persona in difetto dell'avviso previsto dall'articolo 114 disp att. C.p.p. e la inutilizza-bilita' dei risultati di tale accertamento nell'ambito del presente giudizio; seguiva pertanto richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato risulta il ricorso atteso che la giurisprudenza di questo giudice di legittimita' ha affermato che sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 185 C.d.S., comma 5 (sez.4, 25.9.2018 n. 4937, C., Rv.274039), per finalita' di ricerca della prova (sez.4, 18.1.2018 n. 6514, Tognini, Rv.272225).

2. Orbene nella specie il giudice di appello pure avendo considerato che il (OMISSIS) era stato ricoverato presso nosocomio bresciano in ragione di un sinistro stradale occorsogli e che la polizia giudiziaria aveva attivato i poteri di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 5 richiedendo l'accertamento del tasso alcolemico, ha riconosciuto nondimeno come il conducente infortunato fosse stato sottoposto agli ordinari protocolli sanitari che comprendevano anche il prelievo del sangue e l'accertamento dell'alcolemia. Peraltro la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta apparente in quanto attribuisce rilievo al complessivo quadro diagnostico del paziente al momento del ricovero in assenza di qualsivoglia valutazione sull'effettiva rilevanza protocollare sanitaria dell'accertamento del tasso alcolemico, tenuto conto che l'esame venne eseguito a seguito della sollecitazione degli agenti di PG, che venne eseguito presso reparto (medicina legale) del tutto distinto da quello presso il quale il (OMISSIS) era stato ricoverato; che il relativo dato era stato processato ed elaborato a distanza di una settimana dal ricovero e pertanto in apparente distonia con l'urgenza dettata dal ricovero e dalla somministrazione delle cure al paziente e che lo stesso venne utilizzato per lo svolgimento delle indagini.

3. Sul punto la giurisprudenza ha recentemente affermato che l'avviso e' dovuto non solo ove il prelievo sia richiesto ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico allorquando il paziente sia ricoverato presso la struttura sanitaria, ma anche quando sia richiesto sul prelievo ematico gia' operato autonomamente da tale struttura ai fini di diagnosi e cura (sez.4, 4.7.2019, Pignataro, Rv.277621) sicche' in definitiva detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (sez.4, 19.2.2020 n. 8862, Rv.278676.02).

Faceva pertanto obbligo al giudice di appello verificare e argomentare sul fatto che l'esecuzione dell'accertamento, ovvero l'estensione dello stesso all'esame del tasso alcolemico, fossero del tutto indifferenti alla richiesta operata dalla polizia giudiziaria a fini di prova della condizione di alterazione del conducente. A tale proposito la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente insufficiente e contraddittoria in quanto si limita ad una valutazione di compatibilita' tra le condizioni del paziente all'atto dell'ingresso presso il nosocomio con la esigenza di sottoporlo ad esami dei valori ematici a fini terapeutici, compreso il valore dell'alcolemia senza svolgere alcuna considerazione in ordine al rilievo della richiesta della PG dei risultati dell'alcolemia ai fini dell'accertamento della condizione di ebbrezza e delle modalita' di esecuzione del trattamento che appaiono invero eccentriche rispetto alle esigenze di cura del paziente.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

 

 

 

 

 

 

13 lug 2021

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